Cessioni d’impresa, pendenze certificabili

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/07/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/07/2015 pag. 34


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Chi compra un ramo d’azienda paga solo i debiti pregressi che risultano dalle scritture contabili riferibili al compendio acquistato ( sentenza n. 13319 della Cassazione,

Il principio, tuttavia, non vale per i debiti tributari. l’adagio giurisprudenziale presuppone l’esistenza di una contabilità riferita allo specifico ramo: è bene quindi che il potenziale acquirente verifichi la sussistenza di scritture relative al compendio oggetto di acquisizione ovvero che ne pretenda l’istituzione da parte del venditore. Passando al versante fiscale, invece, occorre fare i conti con l’articolo 14 del decreto legislativo n. 472/1997 in forza del quale il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Per limitare
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