CESSIONI INTRA NOVITÀ' 2020 SUI REQUISITI PER LA NON IMPONIBILITÀ'
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 23/11/2019
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 23/11/2019
Identificativo Iva del cliente e corretto invio del modello intrastat saranno elementi sostanziali per la non imponibilità
Dal 1° gennaio 2020, entra in vigore la direttiva 2018/1910/UE, l’articolo 138 è stato modificato, prevedendo come requisito sostanziale e non più solamente formale la sussistenza e l’indicazione del codice identificativo Iva dell’acquirente, richiesto e validato dal sistema elettronico di scambio di dati sull’Iva, Vies, prima della realizzazione dell’operazione non imponibile.
L’inserimento del numero di identificazione Iva dell’acquirente nel sistema di scambio di informazioni sull’Iva (sistema Vies), unitamente alla condizione di trasporto dei beni tra uno Stato membro e l'altro, diventano condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità.
In pratica dal 1° gennaio 2020 chi vende nella UE dovrà:
- richiedere il codice identificativo Iva al cliente comunitario e verificarne anticipatamente l’iscrizione del destinatario al Vies;
- presentare regolarmente gli elenchi Intrastat.
In caso contrario dovrà essere emessa una fattura soggetta a Iva nazionale.
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