Cessioni intra Ue, nel Crm solo la firma del trasportatore

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/05/2020

Autore: Giuliani Giampaolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 25/05/2020


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Risolto il problema della firma sul CMR


Il problema finora mai risolto della firma sul CMR che ha dato origine a un ampio contenzioso. Su questo punto, la circolare 12/2020 chiarisce una volta per tutte che il Cmr deve contenere solo la firma del trasportatore.

In pratica, questo significa che sussistono gli elementi di prova che l’articolo 45-bis richiede per riconoscere effettuato il trasporto in un altro Paese Ue: se il cedente è in possesso di un Cmr, dal quale risulta la destinazione in un altro Stato dell’Unione e la firma del trasportatore, gli è sufficiente entrare in possesso di un ulteriore documento, quale la fattura dello spedizioniere, purché questi non sia lo stesso soggetto che ha effettuato materialmente il trasporto e ha sottoscritto il documento Cmr, ovvero acquisisca la contabile bancaria dalla quale risulta il pagamento del trasporto.

Vedi anche: PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA NOVITÀ' 2020

La circolare 12 riconosce inoltre l’efficacia retroattiva delle disposizioni contenute nell’articolo 45-bis, «in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell’articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell’avvenuto arrivo dei beni nell’altro Stato membro».

 

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