CIGO: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE INPS IN CASO DI MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/12/2010
Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 48 del 10/12/2010 pag. 55
Classificazione:
Il messaggio Inps n. 30025 del 29 novembre 2010 evidenzia l'importanza della comunicazione dei provvedimenti di reiezione totale o parziale della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria.
L'Inps ricorda che l'omessa comunicazione, da parte dell'Istituto, del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale lede l'interesse dell'azienda a ricorrere, e determina altresì il mancato versamento della contribuzione dovuta.
In caso di domanda di cigo edilizia respinta o parzialmente accolta, l'azienda deve infatti versare la contribuzione commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione oggetto della richiesta.
In caso di domanda di cigo edilizia respinta o parzialmente accolta, l'azienda deve infatti versare la contribuzione commisurata all'intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione oggetto della richiesta.
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