Codice tributo contributo farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/03/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/03/2022
Causali per chi deve fruire del credito per le apparecchiature di telemedicina
Risoluzione n. 11/E del 14 marzo 2022
Alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti, è riconosciuto, con l’articolo 19-septies del Dl n. 137/2020, il decreto Ristori, un contributo sotto forma di credito d’imposta, consistente nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.
Il limite massimo dell’importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021.
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è resa applicativa dal decreto 30 ottobre del 2021 del ministero della Salute, emesso di concerto con il Mef (vedi “Un’edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati”).
Il credito d’imposta, specifica il suddetto decreto, è fruibile dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data al beneficiario la comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione da parte del ministero della Salute.
Per consentire l’utilizzo dell’importo riconosciuto in compensazione, con la risoluzione di oggi è istituito il codice di tributo:
- “6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.
In sede di compilazione del modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati” nel caso di riversamento della somma.
Il ministero della Salute trasmetterà all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; all’Agenzia delle entrate spetta la verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.
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