COLLEGIO SINDACALE SRL SE CAPITALE A 50.000 EURO Più controlli nelle Srl e nelle cooperative

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/06/2014

Autore: Busani Angelo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/06/2014 pag. 3


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Gli effetti del decreto. Con l'abbassamento a 50mila euro del capitale minimo delle Spa scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore

La nuova norma sul capitale sociale delle Spa ha inoltre un notevole impatto anche sul sistema di controllo delle Srl e delle cooperative. L'articolo 2477, comma 2, del Codice civile, sancisce infatti che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nella Srl «se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni». Quanto alle cooperative, secondo l'articolo 2543, comma 1, del Codice civile, «la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477»; e, quindi, anche qui l'obbligo scatta se il capitale non è inferiore a 50mila euro, vale a dire il minimo previsto per la Spa.
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