COMMERCIALISTI COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE VARIAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/06/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 11/06/2021
Semplificate le comunicazioni cui sono tenuti gli ordini locali dei commercialisti, possibilità per il singolo professionista di comunicare via web le deleghe ricevute
Rapporti semplificati tra ordini dei commercialisti e Fisco grazie all’accordo siglato lo scorso 8 giugno tra Agenzia delle entrate e Cndcec, che integra la convenzione del 30 maggio 2019.
A comunicarlo la nota diffusa ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le nuove procedure sono attivate sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento delle Entrate dello scorso 27 gennaio.
In concreto, gli Ordini territoriali non dovranno più trasmettere all’Anagrafe tributaria iscrizioni, variazioni e cancellazioni (articolo 7, comma 3, Dpr n. 605/1973) relative agli albi da essi gestiti, relative all’anno precedente, perché ci penserà direttamente il Consiglio nazionale dei commercialisti. L’adempimento è considerato, infatti assolto nell’ambito degli scambi informativi tra Cndcec e Agenzia. Da quest’anno, quindi, non sarà più necessario, predisporre e inviare il file tramite il programma “ORDINI 2.0” e il desktop telematico del sito dell’Agenzia perché a trasmettere i dati sulle variazioni provvederà direttamente il Consiglio nazionale, attraverso l’Albo unico nazionale, utilizzando il tracciato informatico concordato con il Fisco nella suddetta convenzione.
Il flusso informativo riguardante la situazione fino al 31 dicembre 2020 avverrà entro oggi, 10 giugno, tramite scambio di Pec tra Consiglio nazionale ed Entrate. Stesso termine e stesse modalità anche per comunicare gli aggiornamenti sullo stato degli iscritti ed eventuali variazioni avvenute tra il 1° gennaio e l’11 giugno di quest’anno. A regime, la trasmissione avverrà con cadenza settimanale e riporterà le informazioni aggiornate alla data dell’invio. Ai fini dell’adempimento previsto dal richiamato articolo 7 del Dpr n. 605/1973, sono considerate le comunicazioni effettuate tra il 1° gennaio di ogni anno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Un’altra importante semplificazione prevista dall’accordo riguarda gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che potranno comunicare i dati sulle procure per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia, attraverso il nuovo servizio web “Gestione Procure”.
L’applicazione, ancora in fase di sperimentazione, sarà accessibile soltanto per i professionisti iscritti all’albo. Nello specifico il Cndcec è il responsabile per la corretta trasmissione delle informazioni disponibili inviate settimanalmente mentre spetta ai singoli Ordini territoriali la responsabilità della completezza e correttezza degli stessi dati.
Il Consiglio specifica che la mancata acquisizione delle informazioni su uno o più iscritti, per più di 4 invii consecutivi, comporterà l’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” e, di conseguenza, precluderà l’accesso al servizio web “Gestione Procure” e comporterà l’inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.
Nel caso di mancata trasmissione e di non superamento dei controlli sui file riguardanti i dati relativi agli iscritti all’albo, il Consiglio nazionale riceverà, dal sistema messo a punto dalle Entrate, una notifica di scarto della posizione. A sua volta, il Consiglio allerterà gli ordini territoriali con lo scopo di rettificare la posizione di non conformità, operazione che dovrà essere eseguito attraverso il portale web nazionale dei commercialisti.
Tuttavia, trattandosi di una procedura ancora in fase di rodaggio, fino al 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate non procederà all’aggiornamento automatico dello stato dell’iscritto a “cancellato” per difetto di trasmissione o non superamento delle verifiche.
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