COMMERCIO AL MINUTO E FATTURA ELETTRONICA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/01/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 17/01/2019


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La risposta n. 7/2019, riepiloga gli obblighi di fatturazione nel commercio al dettaglio.


l’articolo 22 del decreto IVA prevede che «  L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: [...]». In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali «sussiste l’obbligo di certificazione fiscale (ex art. 12, c. 1, L. n. 413/91), possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale (ex art. 8 L. n. 249/76), ovvero dello scontrino fiscale (ex L. n. 18/83).

Inoltre, «Lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini della fatturazione differita.

L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo (si veda la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997) che:

a) avendo la fattura di cui al l’articolo 21, comma 1, del decreto IVA funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino o ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, «è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o al l’ultimazione della prestazione.

Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai commercianti;

b) «l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.

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