COMMERCIO EMISSIONE FATTURA IN LUOGO DEI CORRISPETTIVI DUBBI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/07/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Interfile Fiscale del 21/07/2019
Interessante parere ANC Cofimi in tema di corrispettivi e fatturazione
Commercianti ed assimilati e “contestualità”(dubbi)
Non è chiaro se per i commercianti ed assimilati (ossia per i soggetti esonerati,ai sensi dell’articolo 22, dall’obbligo di emettere fattura salvo richiesta del cliente) l’effetto sostitutivo della fattura, in luogo dell’emissione del nuovo documento commerciale rilasciato dai nuovi registratori telematici (D.M. 7/12/2016), funzioni con le tempistiche della “contestualità” già previste per la (sopprimenda) disciplina degli scontrini/ricevute fiscali (circolare 97/E/97 e art. 3, comma 2, del D.P.R.n. 696/96) oppure possa seguire la tempistica (dilatata) dell’articolo 21 comma 4.
Nella risposta d’interpello n. 159 del 27/5/2019 l’AdE dice che la nuova disciplina dei RT di cui all’articolo 2 del D.Lgs n.127/2015 rappresenta “una regola di ordine generale che sostituisce qualunque altra disposizione in essere” mentre nella precedente risposta n. 149 (che riguarda però – pur in perimetro da articolo 22 - un caso particolare quale quello delle colonnine di ricarica per auto elettriche che, laddove accessibili al pubblico, configurano “vending machines”) è stato sostenuto che “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi in base a fattura”.
In attesa di chiarimenti (a nostro giudizio necessari) si ritiene assolutamente prudente continuare ad applicare il criterio della contestualità in continuità con la disciplina del “vecchio”D.P.R. n. 696/96 (ancorché il comma 5 dell’articolo 2 del D.Lgs 127/2015 parli – in regime di RT - di superamento anche di detta norma), poiché risulta difficile immaginare che il fisco “tolleri” l’uscita da un negozio (o da un ristorante) senza documento commerciale nella prospettazione che la fattura immediata sarà emessa (trasmessa) entro 12 giorni.
Nessun dubbio, invece, in merito alla possibilità di utilizzare il “documento commerciale con validità anche fiscale” (ossia integrato a richiesta del cliente con la sua partita Iva o codice fiscale) ai fini dell’emissione (trasmissione) della fattura differita (entro il 15 del mese successivo) poiché l’ipotesi è espressamente richiamata nell’articolo 5 del D.M. 7/12/2016 e ferma l’accortezza di indicare i riferimenti del documento commerciale nella FE oltre a togliere il relativo importo dai corrispettivi giornalieri come precisato nella FAQ n. 45/2018.
Ancorché i nuovi RT ne prevedano la gestione,chiarimenti risultano necessari anche per il funzionamento della disciplina dei corrispettivi (documento commerciale) “non riscossi”, fermo restando che, anche in questi casi, in attesa dei suddetti chiarimenti potrebbe essere utile emettere documento commerciale integrato (non riscosso) cui fare seguire fattura anche differita.
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