Compensazioni Iva per il legno, la percentuale per il 2022 resta 6,4

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/11/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/11/2022


Classificazione:

img_report

le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale per la cessione dei prodotti agricoli.


Fissate con il decreto 10 ottobre 2022, siglato dal ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, pubblicato ieri, 24 novembre, in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 275/2022, le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, previste dal regime speciale disposto con l’articolo 34 del Dpr n. 633/1972 per la cessione dei prodotti agricoli. In particolare, il decreto stabilisce che possono essere applicate anche nell’anno 2022 le percentuali al 6,4%, già previste per il 2020 (decreto 5 febbraio 2021) e per il 2021 (decreto 19 dicembre 2021), al fine di rispettare, per l’anno in corso, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, escluso quello tropicale.

Con il decreto citato è stata confermata la percentuale di detrazione al 6,4% relativa ai prodotti riportati nella tabella A con i numeri:

  • 43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
  • 45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.


Il decreto a firma dei ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali conferma le stesse percentuali da applicare alle cessioni di legname, a partire dal 1° gennaio 2022.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro