COMUNICAZIONE DEPOSITARIO DOCUMENTI ELETTRONICI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/09/2015
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 25/09/2015
Non si comunica il luogo di conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari, art. 5 D.M. 17 giugno 2014
Con risoluzione n. 81/2015 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che poiché il conservatore (“elettronico”) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del “depositario” delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione.
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