COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE Esonero per forfettari e minimi ANCHE CON REVERSE
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/05/2017
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/05/2017
Classificazione:
Anche in presenza di reverse charge, i contribuenti forfettari e minimi non perdono i requisiti per l’esonero dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Nel caso di una società immobiliare che esercita attività di locazione di immobili strumentali e attività di locazione di immobili abitativi e che tenga le contabilità separata, deve essere presentata un’unica comunicazione della liquidazione, sommando sia le operazioni della attività imponibile che di quella esente; nel caso in cui per l’attività esente, ricorrendo i presupposti, la società abbia optato per la dispensa dagli adempimenti all’articolo 36-bis del Dpr 633/1972, allora relativamente a tale attività non si deve riportare nulla nell’ambito delle operazioni attive (rigo VP2) mentre dovranno essere riportati gli acquisti (rigo VP3) anche per tale attività in coerenza con quanto richiesto nella dichiarazione annuale.
Strumenti Interfile.it correlati:
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro