COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA LE NOVITÀ DEL DL CRESCITA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/08/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 30/08/2019
Invio entro il 2° mese successivo al trimestre ma il 2° trimestre al 16 settembre e il 4° può essere ricompreso nella dichiarazione
Art. 12-quater Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
1. Modificando il comma 1 dell'articolo 21-bis del DL. n. 78/2010, si interviene sulla comunicazione periodica dei dati IVA prevedendo che:
I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al DPR. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del DPR. 26 ottobre 1972, n. 633.
La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre.
La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
Tratto da notiziario interfile n. 13/2019
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