CONCORDATO FISCALE I CODICI TRIBUTO PER ACCONTI E SOSTITUTIVE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/09/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/09/2024
I codici tributo da usare nell'F24 conseguenti alla adesione al concordato fiscale CPB
Con la risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024, istituiti,i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute per l’adesione al Concordato preventivo biennale.
In tutto sono sei, i primi quattro, dal “4068” al “4071”, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità, gli ultimi due, “4072” e “4073”, da coloro che aderiscono al regime forfetario.
Il Cpb, previsto dalla Delega fiscale, consente alle categorie coinvolte di fissare preventivamente con l’Agenzia, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato.
Le modalità attuative del nuovo istituto di compliance sono disciplinate dal decreto legislativo n. 13/2024.
La risoluzione prevede i seguenti codici tributo:
- “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”
- “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”
- “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”
- “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”
- “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”
- “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.
I codici “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, in formato “AAAA”.
Il “4070” deve essere indicato, invece, nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, disponibile nella tabella “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito sul sito dell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Per quanto concerne i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva versata a rate, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nel campo deve essere indicato l’identificativo “0101”.
Versamenti soggetti ISA
Ricordiamo che sulle somme dovute dai soggetti Isa, nel primo periodo di adesione al Concordato, l’articolo 20 del Dlgs stabilisce che:
- se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dagli articoli 15 e 16 dello stesso decreto
- se l’acconto Irap è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato come previsto dal precedente articolo 17.
A seguire, l’articolo 20-bis prevede che gli stessi contribuenti, per i periodi d’imposta interessati dal Cpb possano assoggettare a un’imposta sostitutiva (addizionali comprese) la parte di reddito oggetto del concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta dell’Agenzia, rettificato ai sensi degli articoli 15 e 16 del decreto.
Versamenti dei forfettati
Per i contribuenti forfetari, l’articolo 31, comma 2, lettera a), del Dlgs n. 13/2024 stabilisce invece che, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione pari al 10% o al 3% nel caso previsto dall’articolo 1, comma 65, n. 190/2014, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente.
Il successivo articolo 31-bis prevede, inoltre, che gli stessi contribuenti, per il periodo d’imposta oggetto del Cpb, possano assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10% dell’eccedenza, oppure del 3% nel caso previsto all’articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014.
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