Conferimento quote in nuda proprietà, si al regime di “realizzo controllato”
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/10/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/10/2023
Possibile beneficiare della misura di favore a patto che siano conferite insieme a quelle detenute in piena proprietà e l’operazione soddisfi le soglie indicate dal Tuir. però la minusvalenza non è deducibile.
Con la risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’applicazione del regime di “realizzo controllato” in caso di conferimento “minusvalente” di partecipazioni, da parte dell’istante, di una quota societaria detenuta in piena proprietà e di una quota detenuta invece in nuda proprietà, in una newco.
Nel dettaglio, l’istante è il titolare di una quota societaria di piena proprietà pari al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società, e di un’altra quota della medesima società detenuta in nuda proprietà. L’istante vuole conferire la totalità delle predette partecipazioni in una nuova società da lui interamente partecipata che rileverà, a seguito del conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in capo al conferente, non ritenendo necessaria una eccessiva patrimonializzazione della holding. Il conferimento, viene precisato nell’interpello, verrebbe effettuato in regime di ''realizzo controllato'', ai sensi dell'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
In relazione al fatto che il conferimento che intende realizzare verrebbe effettuato a valori inferiori al valore economico dei beni conferiti, lo stesso istante fa presente che l’articolo 2465 del codice civile dà la possibilità alle parti di fissare convenzionalmente il valore del conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia.
Chiede quindi se possono essere conferite in regime di “realizzo controllato” solo le partecipazioni detenute in piena proprietà, oppure anche quelle detenute in nuda proprietà, considerato che queste ultime, prese isolatamente, non raggiungono la percentuale di qualificazione richiesta dall'articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
Inoltre, chiede se nel caso di conferimento ''minusvalente'' possa continuare a valere il metodo di determinazione del reddito ''a realizzo controllato'' o ''neutralità indotta'' o se debba essere applicato il metodo del valore normale previsto dall'articolo 9 del Tuir.
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