Contributi alla colf deducibili solo dal diretto interessato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/04/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/04/2020
solo il datore di lavoro può dedurre i contributi per colf e badanti
La materia è stata più volte affrontata, di recente nella risposta all'interpello n. 278/2019 e con la circolare n. 7/2018, pagina 178 e seguenti.
In quest'ultimo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria. ha avuto occasione di chiarire che sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri, eccetera) e all’assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane, eccetera) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.
In particolare, sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri; inoltre, non è deducibile l’intero importo ma solo, come premesso, la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto, quindi, della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
Consentita tuttavia la deduzione al datore di lavoro che, per il pagamento dei contributi, abbia utilizzato un conto corrente bancario intestato a terzi (come risulta dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 278/2019, citato).
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