Contributi obbligatori dei notai deducibili dal reddito “autonomo”

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/10/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/10/2020


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Per la Cassazione sono costi inerenti alla professione e l’Agenzia cambia rotta


Cambio di rotta sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati, per legge, dai notai alla Cassa nazionale del Notariato.

Fino a oggi erano deducibili dal reddito complessivo del contribuente ora, con la risoluzione n. 66/E del 12 ottobre 2020, passano a ridurre il reddito di lavoro autonomo.

La questione nasce nel lontano 2002 quando, con la risoluzione n. 79/E, l’amministrazione finanziaria, non condividendo il diverso principio formulato dalla Cassazione in una sentenza del 2001 (la n. 2781), ha chiarito che i contributi in argomento, considerate le loro finalità previdenziali e assistenziali riguardanti unicamente la sfera personale del professionista, non possono rappresentare spese sostenute in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, gli stessi contributi si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente e non da quello di lavoro autonomo (dal 2004, articolo 54, comma 1, Tuir, prima articolo 50).

Negli anni, però, l’orientamento della Corte suprema è rimasto immutato per la ragione che tali contributi “se … non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l’atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e della eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione», ovvero alle spese che, come quelle in esame, sono inerenti all’attività svolta” (ordinanza n. 321/2018).
In sostanza, i giudici di legittimità hanno sottolineato la peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati.

Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate si allinea al consolidato orientamento giurisprudenziale e, con il documento di prassi odierno, supera le indicazioni contenute nella risoluzione n. 79/2002, riconoscendo la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, dalla base imponibile Irap (articolo 8, Dlgs n. 446/1997).
Di conseguenza, i contributi in questione non sono più deducibili dal reddito complessivo del contribuente.

Infine, dal lato pratico, nelle note alla risoluzione, precisa che l’importo dei contributi deducibili va indicato nel Quadro RE (colonna 4, rigo RE19) del modello Redditi 2020.

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