Contributo a fondo perduto: l’istanza per rimediare agli errori
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 13/10/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 13/10/2020
Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da inviare tramite Pec
Risoluzione n. 65/E dell’11 ottobre 2020 per risolvere i casi in cui il contributo Covid è stato riconosciuto in misura inferiore all’importo spettante o l'istanza sostitutiva respinta per decorrenza dei termini.
Possibile sanare la situazione con una richiesta in autotutela da inviare tramite Pec alla Dp territorialmente competente.
Il richiedente dovrà specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Per la domanda il contribuente potrà avvalersi anche di un intermediario delegato.
L’Agenzia chiarisce che, insieme al modello dell’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato, occorrerà inviare una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
In tema di contributo Covid, si ricorda che le istanze per il riconoscimento delle somme potevano essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020, o dal 25 giugno se presentate dagli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto: la scadenza quindi cadeva, rispettivamente, il 13 agosto e il 24 agosto (articolo 25, comma 8, Dl n. 34/2020). Inoltre, le regole tecniche per la trasmissione delle istanze sono state disciplinate con provvedimento del direttore del 10 giugno 2020 e i chiarimenti interpretativi sono stati forniti con le circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.
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