COPERTURA ASSICURATIVA PER I TECNICI CHE ATTESTANO E ASSEVERANO BONUS EDILIZI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/03/2022

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 24/03/2022

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Sulla La modifica introdotta dall’art. 2 comma 2 del DL 13/2022 al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020.


La nuova versione del c. 14 dell'art. 119 del DL 34/2020 prevede che:

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità' civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività' prestata.

L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già' sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività' professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché' questa:

  • a) non preveda esclusioni relative ad attività' di asseverazione;
  • b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • c) garantisca, se in operatività' di claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività' e una retroattività' pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa il professionista può' optare per una polizza dedicata alle attività' di cui al presente articolo (superbonus 110%) con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità' civile di cui alla lettera a).

La non veridicità' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

 

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