CORRISPETTIVI NON RISCOSSI PROCEDURA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 22/02/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2020
Servizi non riscossi con doppio scontrino elettronico se invece sono beni ne basta uno
Dalla circolare n. 3/2020
la memorizzazione elettronica, e la conseguente emissione del documento commerciale, è effettuata al momento del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, ovvero al momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Resta ferma, in relazione alla tipologia di operazione effettuata, l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto IVA.
CESSIONE DI BENI
Nel caso di cessione di beni senza che sia stato effettuato il pagamento, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento a saldo non sarà necessario generare un nuovo documento commerciale (essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA) e l’esercente potrà dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini IVA - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente.
Ciò sempre che il cedente/prestatore non emetta una fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA. Sarà comunque possibile emettere un documento commerciale, recante il “non riscosso”, atto ad una successiva fattura c.d. “differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), dello stesso decreto IVA.
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