CORRISPETTIVI TELEMATICI LA CIRCOLARE 3/2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/02/2020


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L'Agenzia fa il punto della situazione e fornisce chiarimenti sugli obblighi relativi allo scontrino elettronico


Con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, l’Agenzia fa il punto delle regole generali per chiarire poi alcune criticità segnalate dai soggetti interessati al nuovo adempimento.

Regola generale

La norma di riferimento (articolo 2, Dlgs n. 127/2015) prevede che i commercianti, gli albergatori, i ristoratori e tutti coloro che svolgono le attività previste dall'articolo 22 del Dpr n. 633/1972, a partire dal 1° gennaio 2020 (dal 1° luglio 2019 per i volumi d’affari over 400mila) debbano inviare all’Agenzia delle entrate i dati degli incassi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva. Al suo interno, singoli commi sono dedicati, fra l’altro, ai criteri specifici di applicazione, alle sanzioni applicabili, al credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici, alle operazioni escluse dall’obbligo.

Esoneri

Le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, sostanzialmente individuate dal Dm 10 maggio 2019, vanno documentate con il vecchio scontrino, come l’emissione di titoli di viaggio.

L’Agenzia, al riguardo, in relazione alle esclusioni, precisa, che le operazioni effettuate durante un trasporto internazionale a bordo di mezzi diversi da quelli ivi individuati (nave, aereo e treno), come ad esempio un pullman, sono soggette alla regola generale.

Si ricorda, infatti, che il Dm 10 maggio 2019, alla lettera d) prevede espressamente che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione non si applica “alle operazioni effettuate a bordo di una nave di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale”.

Riguardo ai forfettari (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) non sono di per sé esclusi dall’applicazione delle nuove regole, a meno che non svolgano attività esonerate, stante il fatto che l’elemento determinante è l’attività e non il soggetto.

 

Buoni pasto

La circolare inoltre prevede l’obbligo di emissione del documento commerciale in tutte le ipotesi di operazioni completate (e dunque non necessariamente “effettuate” ai fini Iva), incluse le prestazioni di servizi in cui ci siano corrispettivi non riscossi. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i “ticket restaurant”.

In questo caso, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto il prestatore:

  • memorizza il corrispettivo in tutto o in parte come non riscosso
  • emette il documento commerciale.

Dopo la memorizzazione segue l’invio dei dati, secondo le specifiche tecniche indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre 2016.

In pratica, fino al 30 giugno 2020, è prevista la trasmissione di un ammontare dei corrispettivi comprensivo anche degli importi dei resi, degli annulli, dei corrispettivi non riscossi collegati a “ticket restaurant” e similari.

A decorrere dal 1° luglio 2020 i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate riporteranno elementi informativi della transazione di maggior dettaglio.
 

Fattura in luogo dello scontrino

In caso di opzione per la vecchia fattura, precisa inoltre la circolare, non sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale, essendoci alternatività rispetto alla memorizzazione e invio dei corrispettivi.

Bollo e scontrino

Anche la norma non lo precisa, come avveniva per scontrini e ricevute fiscali, il documento commerciale è escluso dall’imposta di bollo.

Credito d'imposta per acquisto adattamento

è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti ed eseguito il pagamento con mezzi tracciabili, nel caso di soggetti esonerati dalla liquidazione periodica (es. forfettari) pare di capire che il credito è utilizzabile dal mese successivo.

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