Crediti per aumento capitale sociale invio delle istanze
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/03/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/03/2021
Le misure operative sui bonus per i conferimenti e per gli aumenti di capitale che puntano al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Definiti i termini e le modalità di presentazione all’Agenzia delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta per i conferimenti in denaro e per le società che aumentano il capitale (rispettivamente, comma 4 e comma 8, articolo 26, Dl n. 34/2020).
La finestra temporale per l’invio delle richieste va dal 12 aprile al 3 maggio 2021 per il bonus conferimenti in favore degli investitori e dal 1° giugno al 2 novembre 2021 per il bonus in favore delle società che aumentano il capitale. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente tramite il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”.
Approvati, inoltre, i 2 modelli, uno riguardante le istanze per l'attribuzione del credito in favore degli investitori, corredato dalle istruzioni, e l'altro riguardante le istanze per l'attribuzione del credito in favore delle società che aumentano il capitale con le relative istruzioni, per presentare le istanze.
Pienamente operativa, dunque, la misura di sostegno alle Pmi che hanno subito un calo di fatturato per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le novità in un provvedimento dell'11 marzo 2021.
Premiati i conferimenti e gli aumenti di capitale
L’articolo 26, comma 4 del decreto “Rilancio” prevede un credito d’imposta per i conferimenti in società. Il bonus è riconosciuto ai soggetti che effettuano, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel medesimo periodo dalle società di capitali, pari al 20% dei conferimenti medesimi. Il conferimento massimo su cui calcolare il bonus non può superare i 2 milioni di euro.
Tale credito è utilizzabile dal conferente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive, fino a conclusione dell’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione esterna (tramite modello F24).
L’articolo 26, comma 8 del decreto “Rilancio” riconosce, invece, alle società di capitali, che soddisfano determinate condizioni (fra cui, essere in regola con il fisco, con la normativa sul lavoro, non aver riportato condanne, non aver ricevuto aiuti illegittimi, eccetera), un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020. La misura del beneficio è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna (tramite modello F24), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.
Con il decreto Mef del 10 agosto 2020 sono stati disciplinati, poi, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021. Il decreto, in particolare, prevede che i soggetti che intendono avvalersi dei crediti d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate apposite istanze, da inviare nei termini e con le modalità definite nel provvedimento di oggi.
Le istanze devono contenere, tra l’altro, l’indicazione del credito d’imposta richiesto e dell’importo dei conferimenti effettuati con riferimento al credito “conferimenti in società” o delle perdite ammissibili all’agevolazione con riferimento al credito “società conferitarie”.
Per le istanze un software ad hoc
Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematiche dal contribuente oppure da un intermediario abilitato utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile sul sito delle Entrate. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto con le relative motivazioni.
I termini per l’invio le domande
L’istanza investitori (“conferimenti”) deve essere trasmessa all’Agenzia dal 12 aprile al 3 maggio 2021. In tale periodo il contribuente potrà presentare una nuova istanza in sostituzione della precedente anche ai fini dei tempi di invio per il riconoscimento del credito.
L’istanza società (“aumenti di capitali”) è inviata dal 1° giugno al 2 novembre 2021. Anche in questo caso, nelle finestra temporale è possibile inviare una nuova istanza che sostituisce integralmente quella precedente anche ai fini dell’ordine di presentazione per il riconoscimento del credito ai sensi. Le istanze trasmesse oltre il termine consentito saranno scartate. È possibile, inoltre, presentare la rinuncia al credito richiesto.
I modelli per le istanze e le relative istruzioni sono allegati al provvedimento
Utilizzo dei crediti da parte dei beneficiari
L’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del bonus verifica la correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda comunica ai richiedenti l’agevolazione spettante o il motivo del diniego Il credito d’imposta “conferimenti” è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione. Il credito d’imposta “aumenti capitale” è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.
Adempimenti Ue
I crediti d’imposta in esame sono considerati aiuti di Stato e si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Le misure di aiuto sono state autorizzate dalla stessa Commissione con le decisioni C(2020) 5443 final del 31 luglio 2020 e C(2020) 9634 final del 23 dicembre 2020, con le quali la Commissione europea ha ritenuto che gli incentivi erano compatibili con il mercato comune (articolo 107, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’unione europea).
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