CREDITO AGGREGAZIONI E LEGGE DI BILANCIO 2021

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/02/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 12/02/2021


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Incentivi (complicati) per l'aggregazione aziendale attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021


Le misure in questione erano già state introdotte dal decreto “Rilancio” per favorire il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, la nuova legge di bilancio di fatto proroga il credito d'imposta a favore delle società per l’aumento di capitale estendendone i termini fino al 30 giugno 2021 e introducendo alcune modifiche all’impianto normativo originario.

Si tratta di un pacchetto di misure fiscali di vantaggio ad hoc disegnate per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021 (legge n. 178/2020, articolo 1, commi 233-243).

In sostanza, le misure incentivanti consentono al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica).

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Perché favorire l’aggregazione delle imprese italiane

La norma mira a favorire la capitalizzazione e il rafforzamento delle società.


Bonus condizionato ed esclusioni

Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario né, in ogni caso, essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza secondo le norme sulla crisi d’impresa. Inoltre, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta permane condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Perdite e importi che attraggono l’incentivo

La norma prevede che, in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, al soggetto, rispettivamente, risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario, sia consentita la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

  1. perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;
  2. importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, cosiddette eccedenze Ace, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

Credito utilizzo

Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione in oggetto non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione mediante F24, ovvero essere ceduto, e ancora, essere chiesto a rimborso.

Inoltre, va indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto tra componenti positive e negative di reddito.

Condizioni e pagamento

Si rammenta che indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni agevolative possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto.

Inoltre, come già accennato, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.

Riguardo alla tempistica, il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie e per il restante 60% entro i primi trenta giorni dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse.

La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

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