CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/01/2020
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 07/01/2020
L'acquisto o la modifica del registratore di cassa gode di un credito d'imposta dai 50 ai 250 euro.
Il credito d'imposta sui registratori di cassa telematici è previsto dal c. 6-quinquies dell'art. 2 del D.Lgs. 127/20015 il quale prevede:
Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.
Al medesimo soggetto il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione col mod. F24.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro), e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (700.000 euro),
Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto è pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.
Il citato provvedimento è il n. 49842 del 28 febbraio 2019 che appunto definisce le modalità attuative per la fruizione del beneficio.
Mentre la risoluzione n. 32/2019 ha istituito il codice tributo 6899 – Credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – da utilizzare col modello F24.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
il credito d'imposta in oggetto va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino al completo utilizzo.
Dal punto di vista del reddito il credito si ritiene qualificabile quale contributo in c/to impianti che riduce il costo del cespite o che può essere riscontato in base alla durata dell'investimento, in ogni caso è quindi un contributo tassato ai fini delle II.DD. e Irap.
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