CREDITO D'IMPOSTA SUI REGISTRATORI DI CASSA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/03/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/03/2019
In vista dei prossimi obblighi 1.7.2019 e 1.1.2020 di invio telematico dei corrispettivi i registratori di cassa devono essere cambiati o adattati
Per questo è il contributo, previsto per gli anni 2019 e 2020, è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.
l'invio telematico dei corrispettivi è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, a decorrere dal:
1° luglio 2019 in caso di volume d’affari superiore a 400mila euro;
1° gennaio 2020, con volume d'affari inferiore.
Il comma 6-quinquies della stessa norma prevede, a favore degli esercenti interessati, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per agevolarli nel passaggio alla nuova procedura. Il bonus è usufruibile per i costi sostenuti negli anni 2019 e 2020 ed è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni strumento.
Con provvedimento 28 febbraio 2019 sono definite le modalità di fruizione del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria dei dati riguardanti i corrispettivi giornalieri incassati.
In particolare si prevede che:
- il bonus può essere speso soltanto in compensazione tramite F24
- il credito è utilizzabile dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dello strumento. Condizione imprescindibile è che il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante uno degli strumenti di pagamento tracciabili indicati nel provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte di debito e di credito, prepagate eccetera)
- al bonus non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (limite annuale di 250mila euro), e dall’articolo 34 della legge 388/2000, come aumentato dall’articolo 9, comma 2, del Dl 35/2013 (700mila euro)
- il contributo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quella degli anni successivi, fino a esaurimento dell’importo riconosciuto
- i titolari di partita Iva sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
- con successiva risoluzione, l’Agenzia istituirà il codice tributo per l’utilizzo del credito e detterà le relative istruzioni per la compilazione del modello di pagamento;
- Le spese per acquisto o adattamento dei registratori di cassa telematici dovranno essere pagate con modalità tracciabile.
Disponibilità fino a esaurimento fondi
Per monitorare il limite di spesa stabilito per lo scopo, l’Agenzia delle entrate comunicherà mensilmente, al Mef – dipartimento della Ragioneria dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, segnalando l’eventuale avvicinamento all’esaurimento dei fondi stanziati.
Codice tributo
Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, tramite modello F24, la risoluzione 33/E del 1° marzo 2019, ha istituito il codice tributo “6899”.
Nel mod. F24 il campo “anno di riferimento” sarà valorizzato, nel formato “aaaa”, con l’anno in cui la spesa è sostenuta.
Indietro