Cripto attività dei residenti i codici per versare la sostitutiva

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/02/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/02/2024


Classificazione:

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Oltre ai “neo istituiti”, da utilizzare per gli acconti della nuova imposta subentrata a quella di bollo, ridenominato il codice “1727” per i pagamenti a titolo di saldo


Istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Il nuovo tributo era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio 2024 ha istituito quindi i due codici tributo e ha provveduto a ridenominare il codice “1727”.
I nuovi codici per versare le due rate d’acconto sono:

  • 1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
  • 1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Considerato che con precedente risoluzione (n. 36/ 2023) era stato istituito il codice tributo “1727” per il versamento tramite F24 della nuova imposta, l’Agenzia, con la risoluzione odierna provvede anche a ridenominare il medesimo codice per il pagamento del saldo, come segue:

  • 1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

I codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Per i codici tributo “1728” e “1727”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Per il pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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