Decreto Aiuti con bonus formazione più sostanzioso

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/07/2022

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/07/2022


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Percentuali del credito d’imposta potenziate se le attività didattiche sono erogate da specifici soggetti individuati con decreto ministeriale e i risultati vengono debitamente certificati


Per rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del beneficio fiscale riconosciuto per le attività formative, già fissate al 50 e al 40%, sono state incrementate, rispettivamente, al 70 e al 50%.

Scende invece al 40 e al 35%  qualora i progetti avviati con il “decreto Aiuti” non soddisfino le due nuove condizioni (articolo 22, Dl n. 50/2022).

Riferimenti normativi e di prassi

La disposizione oggetto di modifica è contenuta nella legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019, che ha esteso alle spese sostenute in quell’anno la disciplina del bonus connesso alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione prevista dal Piano nazionale industria 4.0.

Tale disciplina era stata originariamente introdotta dalla legge di bilancio 2018 per le sole spese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 46 e seguenti, legge 205/2017, per poi essere confermata, con alcuni ritocchi, anche per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 78 e seguenti, legge 145/2018.

Le disposizioni per l’attuazione della norma agevolativa, con particolare riguardo agli obblighi documentali, all’effettuazione dei controlli e all’eventuale recupero del beneficio non spettante, sono state dettate con il decreto interministeriale 4 maggio 2018. Successivamente sono stati forniti chiarimenti e puntualizzazioni dal ministero dello Sviluppo economico (circolare direttoriale 3 dicembre 2018 – vedi “Credito d’imposta formazione 4.0: lo Sviluppo economico risponde”) e dall’Agenzia delle entrate (circolare 8/2019, paragrafo 3.2). Infine, il decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ha approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del bonus.

A chi è destinato e per cosa spetta

Al “bonus formazione” possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività. Non ne possono fruire le imprese considerate “in difficoltà” sulla base delle norme unionali (articolo 2, punto 18), Regolamento Ue 651/2014).

Come accennato, le spese che danno diritto al beneficio sono quelle sostenute per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. Si tratta, in particolare, delle spese concernenti:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Il loro svolgimento deve essere espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e il legale rappresentante dell’impresa deve attestare a ciascun dipendente l’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.
Non danno diritto al bonus le spese per attività di formazione finalizzate a conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Inoltre, la legge di bilancio 2021 ha chiarito che sono ammissibili all’agevolazione:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio e di alloggio, materiali e forniture attinenti, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione)
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Entità del bonus e suo utilizzo
Secondo la norma vigente prima della modifica apportata dal “decreto Aiuti”, il credito d’imposta è pari al:

  • 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300mila euro, per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250mila euro, per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250mila euro, per le grandi imprese.

Se i destinatari delle attività di formazione appartengono alle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (Dm 17 ottobre 2017), il bonus, fermi restando i tetti annuali, è incrementato al 60%, qualsiasi sia la dimensione dell’azienda.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali, ossia i 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi e i 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.
Il modello F24 va presentato soltanto attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, previo avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione (l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve essere attestata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non soggette a tale obbligo, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti).
Il credito deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e in quelle successive, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Le novità del “decreto Aiuti”
Il Dl 50/2022, la cui legge di conversione 91/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 di venerdì 15 luglio, è intervenuto sulla disciplina del “bonus formazione” introducendo un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, con l’obiettivo – si legge nella relazione illustrativa – di “fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0”. A tale scopo, è prevista una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Pertanto, sono state innalzate le aliquote del credito d’imposta:
- per le piccole imprese, il valore del bonus passa dal 50 al 70% delle spese ammissibili sostenute
- per le medie imprese, il credito d’imposta sale di dieci punti percentuali, dal 40 al 50%.
Ciò, però, al verificarsi di due precise condizioni:

  • le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.

Al riguardo, il Mise, con nota dell’8 luglio 2022, ha informato che il provvedimento, firmato dal ministro, è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione, anticipando, inoltre, “che le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs)”.

Nulla cambia con riferimento alle grandi imprese, per le quali il credito è confermato nella misura del 30% delle spese ammissibili, né sono stati modificati i limiti massimi annuali, ancora fissati a 300mila euro per le piccole imprese e a 250mila euro per le medie imprese.

Invece, per i progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del “decreto Aiuti” (18 maggio 2022), se non risultano soddisfatte le suddette condizioni, il bonus è ridimensionato nella misura del 40% per le piccole imprese e del 35% per le medie imprese.

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