Decreto “Omnibus” convertito in legge

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/10/2024

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 10/10/2024


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Dal bonus di 100 euro nella tredicesima, alla sanatoria/condono legata al concordato preventivo biennale, all'IVA sulle prestazioni di estetica.


Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'8 ottobre 2024 la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, di conversione del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 con “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (“decreto Omnibus”). 

Nel passaggio parlamentare sono stati aggiunti nuovi interventi di carattere fiscale, che si aggiungono alle disposizioni già presenti nel Dl di agosto e che ora sono fissate in via definitiva (per approfondimenti sul Dl approvato in estate vedi articolo.

Le nuove disposizioni fiscali prevedono l’introduzione di un bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti che rientrano in determinati parametri, che sarà corrisposto, a richiesta, dai sostituti d’imposta nella busta paga relativa alla prossima tredicesima mensilità; alcune nuove disposizioni in tema di concordato preventivo biennale, la fissazione dell’irrilevanza catastale di roulotte, caravan e simili per le strutture ricettive all’aperto e, infine, un’estensione del regime di esenzione Iva riconosciuto per prestazioni di chirurgia estetica con determinate caratteristiche.

Bonus una tantum di 100 euro per i lavoratori dipendenti (articolo 2-bis)

Con un emendamento del Governo è stata introdotta un'indennità di 100 euro, destinata ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, che verrà corrisposta in busta paga insieme alla tredicesima mensilità.

L’importo, da rapportare alla durata del periodo di lavoro, sarà netto in quanto non concorrerà alla formazione della base imponibile. Per ottenerla il lavoratore dovrà presentare un’apposita richiesta scritta al proprio sostituto di imposta. Possono richiederla i lavoratori dipendenti con i seguenti requisiti:

  • reddito complessivo non superiore a 28mila euro;
  • presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente entrambi a carico (dei quali il figlio anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che possegga un reddito complessivo, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro se di età non superiore a 24 anni),oppure presenza di almeno un figlio a carico in mancanza dell’altro genitore o con genitore che non abbia riconosciuto il figlio e con il contribuente che non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato
  • imposta lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati) d’importo superiore a quello delle rispettive detrazioni spettanti.

Nella richiesta, che va redatta per iscritto, il lavoratore deve attestare di aver diritto al bonus e deve indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli. La somma erogata in busta paga viene recuperata dai sostituti d'imposta il giorno successivo all'erogazione tramite compensazione tramite il modello F24.

La spettanza dell’agevolazione va verificata in sede di conguaglio fiscale. Pertanto, se il bonus non spettasse, verrà recuperato dai sostituti d'imposta.

L’importo del bonus è rideterminato in sede di dichiarazione dei redditi del contribuente, ed è riconosciuto anche qualora non sia stato erogato dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non siano state assoggettate a ritenuta. Qualora in tale sede il bonus erogato dal sostituto d'imposta risultasse non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo andrà restituito in sede di dichiarazione.

Le novità in tema di concordato preventivo biennale (articoli 2-ter e 2-quater)

Il Dl Omnibus convertito aggiunge ulteriori tasselli alla disciplina del concordato preventivo biennale.

In particolare, sono dimezzate  le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie (articolo 2-bis) quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto di proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente oppure, in relazione a violazioni riferibili a periodi d'imposta e a tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano . Queste disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento previsto nel successivo articolo 2-quater oppure che ne decadono.

La sanatoria

L’articolo 2-quater introduce un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale: questi soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché Irap,  relativamente a una o più annualità dal 2018 al 2022.

Il testo normativo specifica i criteri per il calcolo della base imponibile, correlati al punteggio Isa relativo a ciascuna annualità e le specifiche aliquote.  È previsto un abbattimento del 30% della base imponibile per il 2020 e il 2021, ossia gli anni più colpiti alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Il decreto detta, tra l’altro, le modalità di versamento, in unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o anche in 24 rate mensili, e prevede alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio, indicate nei commi 8-12 di questo stesso articolo.

L’imposta dovuta non può comunque essere inferiore a mille euro.

Eseguito il versamento in unica rata o nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 39 del Dpr n. 600/1973, nonché quelle ai fini Iva (articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972), salvo l’intervenuta decadenza del concordato preventivo biennale, l’applicazione di una misura cautelare, personale o reale, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per specifici reati tributari e finanziari o, infine per il mancato perfezionamento del ravvedimento a causa della decadenza dalla rateazione.

Sono inoltre previste delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento:

  • al 31 dicembre 2027, per i soggetti a cui si applicano gli Isa e che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il predetto regime ravvedimento, relativamente all’annualità oggetto di ravvedimento.
  • al 31 dicembre 2025, in ogni caso, per i soggetti a cui si applicano Isa, che aderiscono al concordato preventivo biennale, per i termini in scadenza al 31 dicembre 2024.

I termini e le modalità di comunicazione di queste opzioni sono stabiliti da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies)

A partire dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, (roulotte, case mobili, caravan) collocati in strutture ricettive all'aperto, sono esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale.

Dalla stessa data, i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto sono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:

▪ dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti

▪ del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:

▪ atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno 2025)

▪ atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.

In caso di mancata presentazione degli atti di aggiornamento, l’Agenzia delle entrate richiederà la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento. In caso di inadempimento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, è prevista la redazione d’ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Limitatamente all'anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento in questione, presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che, per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, prevede la decorrenza degli effetti a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Disposizioni in materia di regime dell’Iva per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 7-sexies)

Il regime di esenzione dall’Iva riconosciuto per alcune tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica è esteso anche alle stesse prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del suddetto regime fiscale (17 dicembre 2023) senza che ciò dia luogo a rimborsi dell’imposta già versata. Resta fermo che queste prestazioni sanitarie di chirurgia estetica devono essere “rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica”, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

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