DECRETO RISTORI E BONUS AFFITTI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/11/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/11/2020


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Il beneficio spetta a chi esercita una attività interessata dalle misure restrittive conseguenti alla nuova emergenza sanitaria da Covid-19


I contribuenti la cui attività prevalente è individuata con uno dei codici Ateco inclusi nell’allegato 1 al decreto “Ristori” possono usufruire del credito d’imposta sugli affitti commerciali, ossia sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a prescindere dal volume di ricavi registrato lo scorso anno. Per accedervi, occorre che si sia subita, nel mese di riferimento, una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Il bonus è pari al 60% dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e al 30% dei canoni per affitto d’azienda.
 
La misura, finalizzata a offrire un sostegno alle categorie colpite dalle ulteriori recenti restrizioni imposte a determinate attività commerciali per fronteggiare l’epidemia, è contenuta nell’articolo 8 del Dl 137/2020. Non è altro che l’estensione agli ultimi tre mesi dell’anno, limitatamente a chi opera nei settori cui sono state imposte sospensioni e limitazioni dal Dpcm 24 ottobre 2020 (al netto dei soggetti nei cui confronti la misura agevolativa era già stata sancita fino a dicembre 2020 da precedenti norme, cioè le imprese turistico-ricettive), dell’agevolazione introdotta dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”), come integrato dall’articolo 77 del Dl 104/2020 (decreto “Agosto”), sulla quale l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo ai propri uffici con la circolare 14/2020.
 
Tali disposizioni prevedono, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro (con l’eccezione delle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, per i quali si prescinde dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente), il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del:

  • 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (spetta anche agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale)
  • 30% dell’importo del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (per le strutture turistico-ricettive, il bonus per l’affitto d’azienda è pari al 50% e, nel caso in cui relativamente alla stessa struttura vengano stipulati due distinti contratti, uno per la locazione dell’immobile e uno per l’affitto dell’azienda, il beneficio spetta per entrambi i contratti). 

Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni non sono completamente escluse dal beneficio, ma applicano una percentuale più bassa:

  • 20% per i contratti di locazioni
  • 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda. 

Il credito va calcolato sull’importo versato nel 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno; invece, le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale devono far riferimento ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Ora, il Dl “Ristori” rende applicabile l’agevolazione anche in riferimento agli ultimi tre mesi del 2020, seppure – è bene ribadirlo – per le sole imprese che svolgono attività contraddistinte dai codici Ateco inclusi nella tabella allegata allo stesso decreto, ma senza limitazioni riguardo il volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente. In sostanza, si tratta dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi; quindi, fondamentalmente, bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri. Se invece i gestori di tali attività sono anche proprietari degli immobili in cui la stessa è esercitata, spetta l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 (articolo 9, Dl 137/2020.
 
Condizione di accesso al bonus è aver subìto una flessione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
 
Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), comunque solo dopo aver provveduto al pagamento dei canoni. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è “6920”, istituito con la risoluzione 32/2020
  • in alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari nonché lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (articolo 122, Dl 34/2020 – provvedimento 1° luglio 2020). Il cessionario utilizza il credito tramite compensazione, indicando nella delega di pagamento il codice tributo “6931”, istituito con la risoluzione 39/2020
  • non è soggetto né al limite annuo di 250mila euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né a quello di 700mila euro dei crediti compensabili in F24 (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). A tale ultimo proposito, si ricorda che, per l’anno 2020, l’articolo 147 del Dl 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha innalzato la soglia a un milione di euro
  • non concorre alla formazione né del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir
  • non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi introdotto dall’articolo 65 del Dl 18/2020 (decreto “Cura Italia”), in relazione alle medesime spese. 

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19”.

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