Decreto Ucraina-bis - bonus sui carburanti in agricoltura e pesca
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/04/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 08/04/2022
Alle imprese che operano in quei due settori, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti tra gennaio e marzo per l’acquisto di benzina e gasolio destinati ai mezzi impiegati nell’attività
Credito d’imposta del 20% a favore delle imprese agricole e della pesca.
Andrà utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro la fine dell’anno, fermo restando la facoltà di cederlo, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con possibilità di due ulteriori cessioni, purché effettuate nei confronti di soggetti “vigilati”.
A introdurre la nuova misura agevolativa, l’articolo 18 del Dl 21/2022.
A chi spetta e per cosa
Il “bonus carburanti” istituito dal “decreto Ucraina-bis” è riservato alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’approvvigionamento di benzina e gasolio destinati alla trazione dei mezzi impiegati per l’esercizio di quelle attività.
È pari al 20% di quanto speso nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, al netto dell’Iva. Il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d’acquisto.
Da compensare, ma anche cedibile
Il credito d’imposta per le imprese agricole e della pesca, la cui fruizione deve avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è caratterizzato dalle stesse peculiarità degli altri contributi straordinari previsti dal Dl 21/2022 a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 5 e 9 ; articoli 3 e 4 ).
Pertanto:
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa
- non concorre alla formazione della base imponibile dell’Irap
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito (articoli 61 e 109, comma 5, Dpr 917/1986, in base ai quali, rispettivamente, gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, e le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi, mentre, se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi)
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche del vantaggio fiscale derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, non scaturisca, a favore del contribuente, un beneficio superiore al costo sostenuto
- può essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997), senza applicazione degli ordinari limiti annuali alle compensazioni (250mila euro per i crediti che devono essere indicati nel quadro RU del modello Redditi – articolo 1, comma 53, legge 244/2007; due milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – articolo 34, legge 388/2000)
- può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), con facoltà, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di soggetti “vigilati”, vale a dire banche, intermediari finanziari iscritti all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 106, Dlgs 385/1993), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto allo specifico albo anch’esso tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 64, stesso decreto legislativo), imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del “Codice delle assicurazioni private” (Dlgs 209/2005). In relazione a tali passaggi trova applicazione la disposizione, dettata dal “decreto Rilancio” per i “bonus edilizi” (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), in base alla quale gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cessione dei crediti non procedono alla loro acquisizione qualora ricorrano i presupposti delle fattispecie delineate dagli articoli 35 e 42 del Dlgs 231/2007; si tratta, rispettivamente, delle ipotesi di operazione sospetta da segnalare all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) istituita presso la Banca d’Italia, e di astensione “dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni” per impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela. I contratti conclusi in violazione di queste regole sono considerati nulli. Per realizzare la cessione del credito, l’impresa beneficiaria è tenuta a richiedere, a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf, il rilascio del visto di conformità dei dati attestanti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus. Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità che avrebbe dovuto usare il cedente. Le disposizioni attuative su cessione e tracciabilità dei crediti saranno dettate da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Valgono anche le “solite” regole sui poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria e sulle modalità di recupero degli importi non spettanti (articolo 121, commi da 4 a 6, Dl 34/2020), così come quelle contenute nel già richiamato articolo 122-bis che, in presenza di profili di rischio in merito alla regolarità della comunicazione di avvenuta cessione del credito, attribuiscono al Fisco la facoltà di sospenderne gli effetti per un massimo di trenta giorni, allo scopo di effettuare i relativi controlli preventivi.
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