Definizione agevolata avvisi bonari incluse anche le comunicazioni Lipe
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/02/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/02/2023
Risoluzione L’Agenzia sulle liquidazioni periodiche Iva non riscontra limitazioni all’applicazione della misura prevista in caso di controlli automatizzati
Risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023
La definizione agevolata degli avvisi bonari introdotta dalla legge di bilancio 2021 (dall’articolo 1, commi da 153 a 159, n. 197/2022) è applicabile anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Il dubbio nasce perché le Lipe non sono esplicitamente richiamate nell’ambito delle disposizioni applicative della norma.
Il trattamento di favore consiste, in linea generale, nella riduzione delle sanzioni con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, il cui termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) o recapitate successivamente alla medesima data.
L’Agenzia ritiene che, dal tenore della norma, si possa concludere che anche i debiti così emersi relativi alle Lipe possano essere definiti secondo le nuove misure agevolative.
Va considerato, tra l’altro, che ai sensi dell’articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010, l’Agenzia effettua controlli anche con riferimento alle comunicazioni in argomento e nel caso in cui siano riscontrate incoerenze, mette a disposizione del contribuente le risultanze del controllo eseguito per favorire la compliance, la stessa ratio, secondo l’Agenzia, va seguita per la definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023.
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