DENUNCIA VENDITA ALCOLICI ESERCIZI PUBBLICI, DI INTRATTENIMENTO PUBBLICO, RICETTIVI E RIFUGI ALPINI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/08/2019
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 21/08/2019
Il Decreto crescita reintroduce l'obbligo di denuncia alle dogane sostituita dalla comunicazione SUAP
Art. 13-bis Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504/95, le parole: ", ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini," sono soppresse.
Poiché l’art. 29 prevede al c. 1 l’obbligo di denuncia degli impianti e dei depositi di bevande alcoliche mentre il comma 2 escludeva l’obbligo per gli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini. Ora con la soppressione di questo esonero anche per questi soggetti scatta l’obbligo di denuncia all’agenzia delle dogane.
L’Agenzia delle dogane, con la Nota n. 83760/RU/2019 (allegata) ha fornito chiarimenti in particolare precisa che:
L’obbligo di denuncia ripristinato dalla legge di conversione del D.L. 34/2019, decorrere dal 30/06/2019.
Il ripristinato obbligo non riguarda gli esercizi che avevano già assolto l’obbligo abolito dal 29/08/2017, ora ripristinato dal 30.6.2019.
Restano da definire gli obblighi i soggetti che hanno avviato l’attività dal 29/8/2017 senza presentare la denuncia in quanto non obbligatoria. Si ritiene che non siano soggetti a una nuova comunicazione SUAP
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