Depositi Iva e reverse charge estrazione senza garanzia

[Molto interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/01/2018

Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 17/01/2018


Classificazione:

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Rientra nelle ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia prevista dall’articolo 50-bis, comma 6, il caso in cui l’operatore che effettua l’estrazione dei beni coincide con quello che si è occupato dell’immissione in libera pratica nello stesso deposito.


Nuovi chiarimenti, con la risoluzione 5/2018 del 16 gennaio 2018, in materia di depositi Iva (articolo 50-bis del Dl 331/1993), dopo le importanti modifiche apportate dal Dl 193/2016 e le relative disposizioni di attuazione adottate con il Dm 23 febbraio 2017.

La risoluzione, innanzitutto, ricapitola la “storia” recente della disciplina dei depositi Iva, richiamando, tra l’altro, la risoluzione 55/2017 (vedi “Estrazione di beni da deposito Iva: non si scomputa il credito periodico”), che ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni “riformate” in vigore dallo scorso 1° aprile.
 
Il quesito in esame si riferisce, in particolare, alle novità riguardanti l’estrazione dei beni (momento di esigibilità dell’imposta), sottoposta, ora, a regole diverse in base alla provenienza delle merci. In base alla nuova disciplina, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata (in suo nome e per suo conto) dal gestore del deposito. Fanno eccezione a questa regola, le ipotesi dei beni introdotti per effetto di un acquisto intracomunitario e quella dei beni immessi in libera pratica.
Per quanto riguarda i beni immessi in libera pratica (oggetto del quesito formulato con l’istanza di interpello) è previsto che per poter assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) chi effettua l’estrazione deve prestare garanzia.
In particolare, secondo quanto previsto dal Dm 23 febbraio 2017, la garanzia deve essere prestata:

  • a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di sei mesi dalla data di estrazione
  • con le stesse modalità previste per la garanzia relativa ai rimborsi Iva di ammontare superiore a 30mila euro (articolo 38-bis, comma 5, Dpr 633/1972), vale a dire sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. 
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