Detrazione del 35% delle erogazioni al mondo associativo

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/08/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 24/08/2025


Classificazione:

img_report

Detrazione dall’imposta lorda del 35% delle erogazioni in denaro o in natura al mondo associativo che si occupa di attività dal forte valore sociale.


La detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato

Per poter detrarre le donazioni, è necessario che le organizzazioni del volontariato si configurino come enti del Terzo settore (Ets) e siano iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

La detrazione (del 35%) è calcolata su un importo di massimo 30mila euro.

Nel caso di donazione di beni, se il valore di questi ultimi supera tale cifra o non sia possibile invece ricavarne il valore in modo oggettivo, è necessario che il donatore effettui una perizia giurata per attestare il valore dei beni.

In dichiarazione, la detrazione per le erogazioni liberali alle organizzazioni del volontariato va nel Rigo E8/E10, con il codice 76

Donazioni e benefici fiscali: niente cumulo tra le agevolazioni

Chi effettua donazioni a favore di enti del Terzo settore ha diritto a importanti agevolazioni fiscali. I benefici previsti però non sono cumulabili tra loro, come stabilito dall’articolo 83 del Codice del Terzo settore che specifica che le detrazioni e le deduzioni fiscali previste per le donazioni non possono sommarsi ad altre, quando si riferiscono a erogazioni liberali simili, anche se destinate a soggetti diversi.

Le agevolazioni che non possono essere cumulate con quella prevista riguardano, in particolare,

  • le donazioni in denaro a favore di Onlus e iniziative umanitarie, laiche o religiose, promosse da associazioni o fondazioni attive in Paesi non appartenenti all’Ocse, individuate con apposito decreto;
  • le donazioni a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale;
  • le donazioni in denaro o in natura a beneficio di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e quelle a favore di Ong che hanno mantenuto la qualifica di Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus in base all’articolo 10 del Tuir.

In pratica, per ogni donazione si può scegliere una sola agevolazione fiscale, e non è possibile cumulare più benefici per lo stesso atto o per atti simili, anche se rivolti a soggetti diversi.

 

In alternativa, la deduzione è possibile

Le erogazioni/donazioni a favore degli enti del Terzo settore sono anche deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato del contribuente, ovviamente questa scelta è alternativa alla fruizione della detrazione. 

Questa recensione contiene informazioni o approfondimenti aggiuntivi ai quali è possibile accedere con un abbonamento annuo di pochi euro
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro