DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANCHE ALLE IMPRESE MA SOLO SU BENI STRUMENTALI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/11/2015

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/11/2015


Classificazione:

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No alla detrazione per risparmio energetico su immobili dell'impresa quali beni merce ris. 303/2008 o locati ris. 340/2008

Per gli interventi di risparmio energetico la fruizione della detrazione da parte delle societa' o, da parte dei titolari di reddito d'impresa, compete esclusivamente per i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attivita' imprenditoriale. L'agevolazione non puo' riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attivita' esercitata. Le societa' immobiliari non possono fruire della detrazione per i lavori eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa in quanto essi rappresentano l'oggetto dell'attivita' esercitata e non cespiti strumentali.
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