DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANCHE ALLE IMPRESE MA SOLO SU BENI STRUMENTALI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 07/11/2015
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/11/2015
Classificazione:
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No alla detrazione per risparmio energetico su immobili dell'impresa quali beni merce ris. 303/2008 o locati ris. 340/2008
Per gli interventi di risparmio energetico la fruizione della detrazione da parte delle societa' o, da parte dei titolari di reddito d'impresa, compete esclusivamente per i fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attivita' imprenditoriale. L'agevolazione non puo' riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attivita' esercitata. Le societa' immobiliari non possono fruire della detrazione per i lavori eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa in quanto essi rappresentano l'oggetto dell'attivita' esercitata e non cespiti strumentali.
LINK:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={BF11A290-1EA9-4A3B-BA9C-F041B89BE8A0}
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={F7BFAE23-FE17-46F4-A3EB-292070D350C2}
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