Detrazione tamponi e test Sars-Cov-2

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/07/2022

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2022


Classificazione:

img_report

Test covid deducibilità con pagamento tracciato e anche non


Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagate in contanti. Lo conferma l'AE nella recente circolare n. 24/2022, le farmacie (sia pubbliche che private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.

Per usufruire della detrazione, la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare, indifferentemente:

  • la qualità della prestazione sanitaria effettuata (per esempio, la descrizione “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19
  • l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).

 

Questi codici sono validi su tutto il territorio nazionale e si riferiscono all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro