Detrazione tamponi e test Sars-Cov-2
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/07/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/07/2022
Test covid deducibilità con pagamento tracciato e anche non
Le spese per l’esecuzione di tamponi e di test per il Sars-Cov-2 eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagate in contanti. Lo conferma l'AE nella recente circolare n. 24/2022, le farmacie (sia pubbliche che private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.
Per usufruire della detrazione, la certificazione rilasciata dalle farmacie può riportare, indifferentemente:
- la qualità della prestazione sanitaria effettuata (per esempio, la descrizione “esecuzione prestazione di servizio tampone antigenico per la diagnosi Covid-19”
- l’indicazione dei codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18).
Questi codici sono validi su tutto il territorio nazionale e si riferiscono all’esecuzione di tamponi rapidi per Covid-19 approvati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
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