DETRAZIONI EDILIZIE 2025 LA CIRCOLARE 8

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/06/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/06/2025


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Sulle recenti modifiche alle detrazioni edilizie, introdotte dalla legge di Bilancio 2025


La circolare n. 8 del 19/6/2025 fornisce importanti chiarimenti sulle recenti modifiche alle detrazioni edilizie, introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (commi 54-56).

Le nuove disposizioni, fra l’altro, hanno rimodulato i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, hanno previsto regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sono intervenute sulla disciplina del Superbonus, in merito ai requisiti delle spese sostenute nell’anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese 2023. Focus anche sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e su Superbonus per condomìni e Onlus.

Confermato, inoltre, per il 2025, il bonus mobili con un limite di spesa di 5mila euro.

Detrazione ferma al 50% per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza

Per quanto riguarda le detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir), la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 54) ha esteso anche alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 la riduzione al 30% (anziché 36%), già prevista per le spese che verranno sostenute nel periodo 2028-2033, dell’aliquota agevolativa.

La circolare precisa che sono escluse dal taglio dell’aliquota le spese relative a interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali l’aliquota resta ferma al 50 per cento.

Detrazioni maggiorate per l’abitazione principale

La manovra economica (comma 55, lettere a e b) ha, tra l’altro, prorogato, con qualche modifica, fino al 2027 i benefici fiscali previsti dall’Ecobonus, Sismabonus e bonus mobili.

In particolare, sono state previste aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Più nel dettaglio:

  • sale al 50% la detrazione delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, per gli interventi efficientamento energetico nel caso in cui i costi siano sostenuti dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  • il bonus mobili (articolo 16, comma 2, del Dl n. 63/2013) è prorogato al 2025 mantenendo lo stesso limite di spesa previsto per il 2024 pari a 5mila euro previsto per il 2024.

In particolare, l’aliquota di detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’Ecobonus e il Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), al momento di inizio dei lavori
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Il documento di prassi precisa che la maggiorazione non si applica al familiare convivente e al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) e che, nella nozione di abitazione principale, rientra anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente.

Inoltre, qualora l’immobile non sia adibito ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.

Per quanto concerne il Sismabonus acquisti, per usufruire dell’aliquota maggiorata prevista dal nuovo comma 1-septies-1. dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013, l’Amministrazione chiarisce che la costruzione oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.

Infine, per quanto riguarda gli interventi agevolati sulle parti comuni degli edifici, la maggiorazione deve essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino.

Proroghe circoscritte alle indicazioni Ue

La circolare precisa che sono espressamente esclusi dalla proroga della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e dell’Ecobonus gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, in linea con quanto stabilito dalla direttiva (Ue) 2024/1275.

L’Agenzia indica nel dettaglio in quali casi la proroga non può essere applicata:

- con riferimento all’Ecobonus, gli interventi esclusi dagli incentivi fiscali riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili. Detrazione salva, invece, per i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, e per i generatori a biomassa e alla pompa di calore ad assorbimento a gas.

Salvi anche sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro in quanto non soggetti a limitazioni espressamente previste dalla norma

- con riferimento alle agevolazioni riconosciute dall’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 per il recupero del patrimonio edilizio, restano fuori dagli sconti d’imposta le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Usufruiscono delle agevolazioni, invece, gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione. L’Agenzia ritiene che per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio, previsto dall’articolo 16 richiamato, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle suddette caldaie, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, inoltre, per ragioni logico-sistematiche, le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse anche dalla detrazione del Superbonus.

Nel caso in cui, per gli interventi ammessi al Superbonus risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) prima del 1° gennaio, la sostituzione, anche se realizzata nel 2025, continua a rilevare ai fini del miglioramento energetico di almeno due classi dell’edificio.

Novità in materia di Superbonus

La legge di Bilancio modifica, inoltre, la disciplina del Superbonus (comma 56, lettera a), prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

  • presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la Cila, se gli interventi sono effettuati dai condomini
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Su opzione, detrazione in 10 quote

Il comma 56, lettera b), introduce, inoltre, nell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, da esercitarsi, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa in deroga, da presentare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).
Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggior debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute in relazione al periodo d’imposta 2024. Con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’anno 2024, in relazione agli interventi ammessi al Superbonus, la detrazione è sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

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