DETRAZIONI FISCALI 1
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 09/07/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/07/2022
Spese per l’istruzione universitaria e non, spese funebri, per gli addetti all’assistenza personale, spese per le attività sportive dei ragazzi e quelle per l’intermediazione immobiliare.
Sintesi dalla circolare 24/2022
Spese per istruzione non universitaria
Sono detraibili nella misura del 19% – per un importo massimo di 800 euro per l’anno 2021 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto – le spese di istruzione sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia (scuole materne), delle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (elementari e medie) e delle scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Sono, inoltre, detraibili, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le spese sostenute: per la mensa scolastica; per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola; per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, eccetera, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza); per il servizio di trasporto scolastico.
Non sono, invece, detraibili le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, nonché quelle relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese di istruzione universitaria
Sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di: corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; corsi di perfezionamento tenuti presso l’università; master universitari; corsi di dottorato di ricerca; Istituti tecnici superiori (Its) in quanto equiparati alle spese universitarie; nuovi corsi istituiti ai sensi del Dpr n. 212/2005 presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche - Afam).
In particolare, la detrazione spetta per le spese sostenute per: le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso); la. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione); le soprattasse per esami di profitto e laurea; la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea; la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa); la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l’accesso al ruolo di docente.
La detrazione, invece, non spetta per: i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero; le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola; le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza; le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Mentre, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali non c’è un limite di spesa, per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, invece, l’importo massimo di spesa detraibile è contenuto nel decreto ministeriale n. 1324/2021.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese funebri
È detraibile il 19% per cento delle spese funebri – comprese quelle connesse al trasporto e alla sepoltura anche se sostenute all’estero – da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.
Tale detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro, riferito non al periodo d’imposta ma a ciascun decesso.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese per gli addetti all’assistenza personale
Se il reddito complessivo non supera i 40mila euro, spetta una detrazione – nella misura del 19% calcolata su un ammontare massimo di spese tracciate pari a 2.100 euro – in relazione alle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, conseguente a una patologia debitamente certificata, nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si tratta delle persone che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti; espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale; deambulazione; indossare gli indumenti.
Tale detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza e anche in relazione a spese sostenute per i familiari anche non fiscalmente a carico.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, una cooperativa di servizi o un’agenzia interinale mentre non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici(colf).
Spese per le attività sportive dei ragazzi
Riguardo alle spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi – quindi le spese relative all’iscrizione annuale e all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi – di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, spetta una detrazione nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 210 euro.
Il requisito dell’età è rispettato, purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ne consegue che, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche per le spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre 2021.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” oppure presso associazioni non sportive che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
Spese per l’intermediazione immobiliare
Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto – della proprietà o di altro diritto reale – dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a mille euro per ciascuna annualità, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di acquisto dell’immobile.
Tale detrazione, che compete all’acquirente e non al venditore, non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà, anche se la fattura è intestata a un solo comproprietario.
Sono detraibili anche le spese sostenute in sede di contratto preliminare regolarmente registrato, tuttavia, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non stipula il contratto definitivo deve assoggettare a tassazione separata l’importo per il quale ha fruito della detrazione.
A condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, tale detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120mila euro e, in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro.
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