Detrazioni Irpef in base al reddito

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 03/01/2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/01/2020


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Lo prevede il comma 629 della legge di bilancio 2020


Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione per gli oneri di cui all’articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro; pertanto, oltre i 240mila euro di reddito, il beneficio si azzera completamente.

La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e a tutte le spese sanitarie

629. All’articolo 15 del TUIR., sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

a)per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

b)per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma3-bis.

3-quater. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui:

  1. al comma 1, lettera a), interessi su prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  2. al comma 1, lettera b), interessi passivi per acquisto abitazione principale;
  3. al comma 1-ter, interessi passivi per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale
  4. per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c)».
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