Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/01/2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/01/2020

bancomatbonificospese mediche tracciate


Classificazione:

Leggi collegate:

img_report

I commi 679 e 680 della legge di bilancio introducono vincoli sulle modalità di pagamento degli oneri detraibili


Sintesi

Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, dal 2020 diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

La norma

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR., e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/97, quest’ultimo articolo individua le carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari e richiama poi in modo generico altri sistemi di pagamento.

Deroga all’obbligo di tracciabilità

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Non serve quindi il pagamento tracciato quando si fanno acquisti in farmacia, presso gli ospedali pubblici o strutture convenzionale con SSN.

Elenco degli oneri

Ma quali sono gli oneri che richiedono il pagamento tracciato? Sono quelli previsti dall’art. 15 del TUIR che consentono ola detrazione del 19% ed in generale tutti quelli che consentono una detrazione d’imposta del 19%. In particolare:

  1. interessi passivi su mutui agrari;
  2. Interessi passivi mutui abitazione principale, comprese costi notarili di stipula mutuo;
  3. Intermediazioni immobiliari;
  4. spese mediche (1);
  5. spese veterinarie;
  6. servizi di interpretariato ai soggetti riconosciuti sordomuti;
  7. spese funebri;
  8. spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria
  9. spese di frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
  10. spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (1);
  11. assicurazioni vita infortuni ed eventi calamitosi;
  12. spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
  13. erogazioni liberali;
  14. attività sportiva ragazzi;
  15. canoni di affitto sostenuti da studenti universitari fuori sede;
  16. contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale;
  17. Addetti all’assistenza persone non autosufficienti;
  18. Abbonamenti al trasporto pubblico

(1) Salvo esoneri per i medicinali e i dispositivi medici, per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro