Detrazioni per spese tracciabili chi paga non è rilevante

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2020

Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/01/2020


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Basta osservare l’obbligo di utilizzare carte, bollettini postali o versamenti bancari non è necessario dichiarare l’appartenenza della provvista


La legge di Bilancio sottopone le detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir alla condizione che l’onere sia pagato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui al Dlgs 241/97 ossia: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

L’acquisto è fatto spesso da familiari o incaricati

L’unica soluzione ragionevole, è ritenere sufficienti strumenti che assicurino l’identificabilità del destinatario del pagamento. Qualcuno dice che basti la dicitura «pagamento avvenuto con mezzi tracciati» sul documento di spesa, ma a noi pare che il contribuente debba invece conservare, oltre al documento di spesa, anche la prova del pagamento: ricevuta di Pos/bollettini, contabile dei bonifici; per i via web, smartphone e altre piattaforme digitali (compreso virtual Pos), la stampa della ricevuta elettronica.

Nessun obbligo, però, di dimostrare la provenienza dei fondi: quando lo pretende, il legislatore lo dice espressamente come per i contributi ai partiti politici (Dl 149/2013).

Se il documento è intestato a un genitore, solo questo la detrae; se è cointestato, o intestato al figlio, si può ripartire la detrazione tra genitori. Purché il pagamento sia tracciato, ci pare sia irrilevante chi abbia pagato, purché i genitori annotino su fattura e ricevuta di pagamento le modalità di riparto.

 

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