Differenza da recesso, la deduzione per competenza
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/09/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/09/2021
Recesso del socio nelle società di persone e costo in capo alla società
Il componente negativo costituito dalla spesa della società di persone relativa alla cosiddetta “differenza da recesso” del socio - spesa non inquadrabile tra quelle “relative a più esercizi” - deve essere interamente dedotto, in base al principio della “competenza” di cui all’art. 75, comma 1, primo periodo (ora art. 109), del DPR n. 917 del 1986, nell’esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota. Qualora in tale esercizio non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare della stessa spesa, essa dovrà essere dedotta, ai sensi stesso art. 75, comma 1, secondo periodo (ora art. 109), nell’esercizio “in cui si verificano tali condizioni”.
Ordinanza n. 24671 del 14 settembre 2021 (udienza del 12 luglio 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Nicastro Giuseppe
Spesa della società di persone relativa alla cosiddetta “differenza da recesso” del socio – Costituisce un componente negativo – In applicazione del principio di competenza di cui all’art. 75, comma 1, primo periodo (ora art. 109), del DPR n. 917 del 1986, detto componente negativo deve essere interamente dedotto nell’esercizio nel quale sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota
Indietro