Diritti d’autore per uso di software e convenzioni internazionali

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/03/2023

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 09/03/2023


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La corretta qualificazione della natura dei compensi corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software.


Il nostro ordinamento giuridico garantisce una tutela ai software mediante la legge n. 633/1941, ovvero la legge sul diritto d’autore, la quale assimila i programmi per elaboratore alle opere letterarie, conseguentemente i diritti relativi ai prodotti informatici rappresentano una forma di proprietà intellettuale.

I compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, corrisposti a non residenti in Italia, si considerano sempre prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti, in base all’articolo 23, secondo comma, lettera c), del Tuir.

L’utilizzare del software, che sfrutta l’opera dell’ingegno, se ricopre il ruolo di sostituto di imposta, al momento del pagamento è tenuto a effettuare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 30% sulla parte imponibile del compenso pagato, come previsto dall'articolo 25, quarto comma, del Dpr n. 600/1973.

La ritenuta al 30% può essere mitigata, nel caso in cui sia stata ratificata una convenzione contro le doppie imposizioni più favorevole al contribuente. Infatti, l’articolo 10, comma 1, della Costituzione prevede, che l’ordinamento italiano debba adattarsi alle norme del diritto internazionale, mentre l’articolo 117 stabilisce l’obbligo di conformarsi ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e agli obblighi internazionali. In caso di conflitto tra norme interne e norme pattizie, è un principio consolidato di diritto internazionale la supremazia delle convenzioni rispetto alla legislazione interna.

Rimanendo nell’ambito delle norme tributarie, secondo l’articolo 75 del Dpr n. 600/1973 “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordi internazionali resi esecutivi in Italia”, invece l’articolo 169 del Tuir chiarisce che se le norme interne sono più favorevoli al contribuente, si applicano le stesse anche in deroga agli accordi internazionali.

Per la dottrina nazionale e internazionale non ci sono dubbi sul fatto che tali trattati, siccome speciali, prevalgono sulla normativa nazionale.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

La disciplina degli accordi internazionali trova collocazione nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni nell’articolo 12 “Canoni”, il quale disciplina il trattamento fiscale delle royalties (o canoni).

Il paragrafo 4 dell’articolo 12 specifica che “il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche del <software>, delle pellicole cinematografiche e delle altre registrazioni di suoni o d’immagini, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”.

I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12 prevedono, rispettivamente, che “i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato sono imponibili in detto altro Stato” e che “tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 (ndr. aliquota differente in base alle singole convenzioni stipulate dall’Italia) per cento dell'ammontare lordo dei canoni”.

Le disposizioni citate stabiliscono una tassazione concorrente dello Stato della fonte e dello Stato di residenza del beneficiario effettivo, mediante l’applicazione di una ritenuta convenzionale sull’importo lordo dei canoni.

Dalle disposizioni, sia interne sia convenzionali, emerge che l’utilizzatore nazionale è obbligato a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta sui canoni corrisposti al beneficiario non residente, applicando l’aliquota domestica, ovvero l’aliquota più favorevole convenzionale nel caso di produzione, da parte del percipiente il canone, della documentazione attestante l’esistenza dei requisiti per fruire della ritenuta convenzionale.

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