Disciplina IVA applicabile alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/06/2003

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 25 del 19/06/2000


Classificazione:

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Interessante esame della normativa di esenzione IVA alle diverse prestazioni sanitarie prevista dai nr. 18 e 19 dell'articolo 10.

Le prestazioni devono essere finalizzate alla diagnosi e cura da soggeti esercenti attività sanitarie, non rileva ai fini dell'esenzione il soggetto committente si a chi provvede al pagamento.
Svolgono attività sanitarie i seguenti soggetti: Levatrice, infermiera, odontotecnico, ottico, mecccanico ortopedista, ernista, capi bagnini di stab. idroterapici, massaggiatori, puericultrice, radiologo, biologo, psicologo. Sono esenti se con prescrizione medica le prestazioni del: terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massofisioterapista, podologo.
Le prestazioni dei veterinari in quanto non rese alla persona sono imponibili.
sono esenti esami radiologici, trattamenti chiroterapia e fisiocinesiterapia.
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