Disciplina IVA applicabile alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 20/06/2003
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Fisco nr. 25 del 19/06/2000
Classificazione:
Interessante esame della normativa di esenzione IVA alle diverse prestazioni sanitarie prevista dai nr. 18 e 19 dell'articolo 10.
Le prestazioni devono essere finalizzate alla diagnosi e cura da soggeti esercenti attività sanitarie, non rileva ai fini dell'esenzione il soggetto committente si a chi provvede al pagamento.
Svolgono attività sanitarie i seguenti soggetti: Levatrice, infermiera, odontotecnico, ottico, mecccanico ortopedista, ernista, capi bagnini di stab. idroterapici, massaggiatori, puericultrice, radiologo, biologo, psicologo. Sono esenti se con prescrizione medica le prestazioni del: terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massofisioterapista, podologo.
Le prestazioni dei veterinari in quanto non rese alla persona sono imponibili.
sono esenti esami radiologici, trattamenti chiroterapia e fisiocinesiterapia.
Svolgono attività sanitarie i seguenti soggetti: Levatrice, infermiera, odontotecnico, ottico, mecccanico ortopedista, ernista, capi bagnini di stab. idroterapici, massaggiatori, puericultrice, radiologo, biologo, psicologo. Sono esenti se con prescrizione medica le prestazioni del: terapista della riabilitazione, ortottista, logopedista, massofisioterapista, podologo.
Le prestazioni dei veterinari in quanto non rese alla persona sono imponibili.
sono esenti esami radiologici, trattamenti chiroterapia e fisiocinesiterapia.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro