DISTACCO: SI' ALLA PRESTAZIONE IN LUOGO DIVERSO DALLA SEDE DEL DISTACCATARIO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 08/02/2011
Autore: Rossi Paolo Fonte: Guida al Lavoro nr. 7 del 11/02/2011 pag. 16
Classificazione:
Il Ministero del lavoro non considera determinante il luogo di svolgimento dell'attività da parte del lavoratore distaccato.
Secondo il Ministero, il luogo di lavoro del distaccato rappresenta una semplice modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Esso può essere rilevante solo unitamente ad altri elementi di fatto della prestazione, per accertare la sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco, ossia l'interesse del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco nonché lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Esso può essere rilevante solo unitamente ad altri elementi di fatto della prestazione, per accertare la sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco, ossia l'interesse del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco nonché lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
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