Distribuzione degli utili ai soci la quota proporzionale è dividendo
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/04/2026
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2026
Quando l’utile è ripartito alle società socie, in modo non corrispondente alla partecipazione al capitale sociale
Con la risposta a interpello n. 90 del 2026, l’Agenzia delle entrate ha spiegato che, quando l’utile è ripartito in modo non corrispondente alla partecipazione al capitale sociale, solo la quota proporzionale costituisce dividendo mentre l’eccedenza è sopravvenienza attiva
Nel caso in esame, gli istanti sono diverse società per azioni titolari di quote di una società terza.
Lo statuto della società terza prevede la facoltà, previa deliberazione assembleare votata all’unanimità, di ripartire fra i soci gli utili in misura non proporzionale alle quote di capitale sociale detenute.
Ne consegue che i soci non sono tenuti a restituire l’eccedenza né a effettuare conguagli, ciò al fine di soddisfare le esigenze di liquidità dei singoli membri e rafforzare la compagine societaria.
I contribuenti istanti ritengono che l’utile distribuito, anche per la parte che eccede la quota proporzionale, costituisca comunque un dividendo e, pertanto, concorra alla formazione del reddito imponibile Ires in capo ai singoli soci solo per il 5% del suo ammontare, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, del Tuir.
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