Dividendi esteri esenti al 95% in base alla data di incasso
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/05/2019
Autore: Albano Giacomo Fonte: Il Sole 24 Ore del 30/05/2019
Esenzione al 95% per gli utili distribuiti da società residenti in paesi “white list” alla data della percezione, anche se maturati quando la partecipata era residente in uno Stato a fiscalità privilegiata
Principio di diritto 17, con cui le Entrate intervengono sulla disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2018 in materia di dividendi da società localizzate nei paradisi fiscali.
La novella si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinariaa Paese a fiscalità privilegiata.Non si applica, invece, nell’ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d’imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato. In tal casorestano validi i chiarimenti forniti nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016.
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