Dl “Sostegni” – 4: le misure su bollette e canone Rai non domestici
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 01/04/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 01/04/2021
Per chi ha già pagato l’abbonamento alle radioaudizioni è prevista la concessione di un credito d’imposta del 30% pari alla grandezza della riduzione stabilita dal decreto
Il decreto legge n. 41/2021 prevede una serie di misure finalizzate a contenere le spese sostenute dagli operatori economici per fronteggiare le restrizioni adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Coronavirus. A tal fine, l’articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di riduzione degli oneri relativi al pagamento delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone Rai.
In particolare, il decreto stabilisce che, nei limiti delle risorse disponibili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Pertanto, l'Autorità ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle voci “trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 kW.
La misura è finanziata, in parte, mediante l’abrogazione dell’articolo 8-ter del decreto legge n. 137/2020, che aveva disposto, per l’anno 2021, la riduzione della spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, che, alla data del 25 ottobre 2020, dichiaravano di svolgere una delle attività riferite ai codici Ateco specificatamente elencate.
A questo proposito, il ministero dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a versare l’importo di 600 milioni di euro sul conto emergenza Covid-19, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in modo che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con appositi provvedimenti, provveda al loro utilizzo mediante compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.
In relazione alla tariffa speciale del canone Rai, l’articolo 6, comma 4, del decreto “Sostegni” stabilisce che, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto n. 246/1938, dovuto dalle strutture ricettive, nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico è ridotto del 30 per cento.
A tal fine, per lo stesso anno, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), hanno già effettuato il versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% di quanto già corrisposto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Di conseguenza, il decreto “accantona” una somma pari a 25 milioni di euro da assegnare alla specifica contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate e a favore della Rai, finalizzata a compensare le minori entrate derivanti dall’utilizzo del credito d’imposta sopra indicato ovvero le minori entrate derivanti dal pagamento ridotto della tariffa speciale del canone Rai.
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