Donazione di eccedenze alimentari e medicinali
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 18/01/2018
Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 18/01/2018
Il c. 208 della legge di bilancio 2018 modifica la legge n. 166/2016, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi
208. Alla legge n. 166/2016, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi sono apportate una serie di modifiche funzionali alle finalità della legge citata e quindi di irrilevante interesse dal punto di vista fiscale.
Sono invece di interesse le modifiche apportate all’articolo 16 rinominato: Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
In particolare i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti prevedendo che:
1. La presunzione di cessione ex art. 1 del D.P.R. n. 441/97, (beni non presenti in azienda) non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti pubblici nonché' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente legge:
- delle eccedenze alimentari;
- dei medicinali,;
- degli articoli di medicazione;
- dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;
- degli altri prodotti individuati con apposito decreto.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del TUIR., di cui al D.P.R. n. 917/86.
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