Eco e sisma bonus e cessione del credito d’imposta

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/07/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 17/07/2019


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Impossibilità di cedere il credito alla società di cui si è amministratore e socio o alla ditta subappaltatrice di cui si è titolare.


In caso di interventi di riqualificazione energetica “qualificata” e di miglioramento della stabilità sismica degli edifici, la possibilità di cedere il credito corrispondente alle relative detrazioni è preclusa quando il cedente e il cessionario coincidono o il loro rapporto non ha nulla a che vedere con i lavori. È, in sintesi, il contenuto delle risposte nn.  247 e 249 del 2019.

L’Agenzia, dopo un’attenta ricostruzione delle norme alla base di ecobonus e sismabonus, e in particolare gli articoli 14 e 16 del Dl n. 63/2013 che disciplinano, tra l’altro, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, non concorda con quanto prospettato dagli istanti.

Per quanto riguarda il primo quesito (risposta n. 247), ritiene che il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario per cedere il credito corrispondente alla stessa detrazione, non può ravvisarsi in quanto l’istante è socio e amministratore di una società del tutto estranea a tale rapporto.

In merito al secondo interpello (risposta n. 249), l’istante, come anticipato, vorrebbe cedere il credito all’impresa individuale, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui è titolare. Tale cessione, precisa l’Agenzia, è astrattamente ammissibile, trattandosi di soggetti che presentano un legame con l’intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, ma se fosse consentita, realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese in credito di imposta utilizzabile in compensazione anche di altre imposte e somme.

Secondo l'agenzia se venisse consentita la possibilità di cedere il credito a se stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della “terzietà”, con l’effetto di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta. Tale facoltà non è prevista dalla normativa di riferimento.

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